Sconto in fattura e cessione del credito nel 2026: si possono ancora usare?
No. Sono bloccati in via generale dal DL 11/2023 e le deroghe residue sono chiuse dal 2024. Oggi il bonus si recupera solo come detrazione in 10 anni.
Ultimo aggiornamento:
Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026. Fonte normativa: Agenzia delle Entrate — Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e Guida "Ristrutturazioni edilizie", edizione febbraio 2026. Base di legge: DL 16 febbraio 2023 n. 11 (conv. L. 38/2023), DL 39/2024.
La risposta breve
No. Nel 2026 non puoi né chiedere lo sconto in fattura né cedere il credito d'imposta. Le due opzioni sono state bloccate in via generale dal DL 16 febbraio 2023 n. 11 (entrato in vigore il 17 febbraio 2023), e le poche deroghe rimaste sono state chiuse dal DL 39/2024.
Oggi c'è una sola strada: paghi tutto tu, e recuperi l'agevolazione come detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo.
Questa è, di gran lunga, la prima domanda che si fa chi comincia a informarsi sui bonus casa — perché il meccanismo introdotto con il Superbonus nel 2020 è rimasto nella memoria di tutti. Vale la pena essere chiari: non è una misura "in scadenza" o "sospesa in attesa di riapertura". È chiusa.
Cosa erano, e perché la differenza è enorme
Fino al blocco esistevano tre modi alternativi di fruire dei bonus edilizi:
| Modalità | Come funzionava | Esborso iniziale |
|---|---|---|
| Detrazione | Recuperi in dichiarazione in 10 anni | 100% della spesa |
| Sconto in fattura | L'impresa ti scontava l'importo e recuperava lei il credito | ~0% |
| Cessione del credito | Cedevi il credito a banca o intermediario in cambio di liquidità | ~0% |
La differenza non è formale: è chi mette i soldi e quando. Con lo sconto in fattura una ristrutturazione da 50.000 € poteva partire con un esborso vicino a zero. Oggi quei 50.000 € devi averli, e li recuperi al ritmo di un decimo l'anno.
Conseguenza pratica da mettere in conto: oggi il bonus non è uno strumento di finanziamento dei lavori. È uno sconto fiscale differito. Chi non ha la liquidità per anticipare la spesa non è aiutato dal bonus a superare quel problema.
Serve capienza IRPEF (e questo esclude qualcuno)
C'è un secondo effetto del ritorno alla sola detrazione, meno discusso ma decisivo.
La detrazione abbatte l'IRPEF dovuta. Se in un anno la tua imposta è inferiore alla rata di detrazione, l'eccedenza si perde: non viene rimborsata e non si può riportare agli anni successivi.
Esempio: spesa di 96.000 € sull'abitazione principale nel 2026, detrazione al 50% = 48.000 €, rata annua di 4.800 €. Se la tua IRPEF annua è di 3.000 €, ogni anno perdi 1.800 € di beneficio — per dieci anni.
Chi era in questa condizione (redditi bassi, pensionati con imposta modesta, contribuenti in regime forfettario che non hanno IRPEF su cui detrarre) con lo sconto in fattura riusciva comunque a beneficiare dell'agevolazione, perché il vantaggio veniva trasferito a un soggetto capiente. Oggi no. È il motivo per cui, prima di impegnarti in un intervento importante, il calcolo della capienza va fatto prima e non dopo.
Da tenere presente anche il tetto complessivo agli oneri detraibili per i redditi superiori a 75.000 € introdotto dalla L. 207/2024: opera sulla rata annuale e può ridurre il beneficio ai redditi alti. Da verificare con il commercialista.
Le eccezioni residue: perché quasi certamente non ti riguardano
Il blocco del 2023 aveva lasciato in piedi alcune deroghe transitorie, per lavori già avviati o per specifiche categorie. Il DL 39/2024 ha chiuso anche quelle, comprese quelle previste per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Resta oggi un perimetro molto ristretto, legato essenzialmente agli interventi nei territori dei crateri sismici (sisma Centro Italia 2016 e Abruzzo 2009), dove per il 2026 sopravvive il Superbonus al 110% con possibilità di cessione e sconto, entro un plafond dedicato e con procedure avviate entro termini precisi.
Se non ti trovi in quei territori con una pratica già incardinata, la deroga non ti riguarda. Diffida di chi te la presenta come un'opzione disponibile: verifica sempre con un tecnico abilitato o con l'Agenzia delle Entrate.
Attenzione alle offerte che promettono il contrario
Il tema è terreno fertile per proposte poco serie. Alcuni segnali su cui alzare le difese:
- "Con noi non anticipi nulla, ci pensiamo noi al credito." Nel 2026, per la generalità degli interventi, non è possibile. Chiedi su quale norma si fonda l'offerta e fattela mettere per iscritto.
- "Bonus barriere architettoniche al 75% con sconto in fattura." Doppiamente non attuale: la detrazione al 75% (art. 119-ter DL 34/2020) si applica alle sole spese sostenute entro il 31/12/2025, e la deroga sulla cessione è stata chiusa dal DL 39/2024. Dal 2026 quegli interventi restano agevolabili in via ordinaria al 50%/36% (art. 16-bis, c. 1, lett. e TUIR).
- Pressione a firmare subito per "non perdere la finestra". La finestra reale è il 31 dicembre 2026, ed è legata alla data di pagamento, non alla data della firma.
Come si fruisce del bonus oggi, passo per passo
- Verifica la capienza IRPEF sui 10 anni, prima di impegnarti.
- Raccogli più preventivi e scegli l'impresa. Il preventivo deve distinguere le voci agevolabili.
- Esegui i lavori e conserva fatture, abilitazioni edilizie (CILA dove necessaria), eventuali comunicazioni ENEA per gli interventi di efficienza energetica (entro 90 giorni dalla fine lavori; in caso di omissione è ammessa la remissione in bonis).
- Paga con bonifico parlante, indicando causale con riferimento normativo, il tuo codice fiscale e la partita IVA dell'impresa. Conta la data di addebito sul conto: è quella che determina l'anno di competenza, e quindi l'aliquota.
- Porta la spesa in dichiarazione l'anno successivo: la detrazione si ripartisce in 10 rate.
Sul punto 4 vale la pena insistere, perché è l'errore più frequente: un bonifico ordinario, o un bonifico parlante compilato male, può costare l'intera detrazione. Chiedi alla banca il modulo dedicato alle detrazioni fiscali.
Il quadro delle aliquote, per contesto
| Anno della spesa | Abitazione principale | Altri immobili | Massimale |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| 2028–2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
Il 2026 è l'ultimo anno al 50%, e dal 2028 il massimale si dimezza. Alla data di questo aggiornamento non esiste alcun provvedimento di proroga: ci sono state dichiarazioni politiche su una possibile estensione in Legge di Bilancio 2027, ma nessun atto normativo.
E adesso, concretamente
Se il bonus va anticipato di tasca tua, il preventivo conta il doppio: la differenza tra due imprese sullo stesso lavoro è denaro che esce subito, non fra dieci anni.
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Questa guida ha finalità informative e non sostituisce una consulenza fiscale. I dati sono verificati alla data di ultimo aggiornamento indicata; la normativa fiscale può cambiare. Per la tua situazione specifica rivolgiti a un commercialista o a un CAF.